(massima n. 1)
Nell'ipotesi d'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 .c.c., il debito dell'accipiens; a meno che egli, non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un 'qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, atteso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi č obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda.