(massima n. 1)
La risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. può essere pronunciata soltanto ove si accerti che l'inadempimento abbia inciso significativamente sul sinallagma contrattuale e sull'interesse della controparte. Nel caso in cui le decadenze dalla facoltà di prova orale e dalla facoltà di contestazione dei conteggi siano riconducibili alla parte che non ha fornito tempestivamente le informazioni necessarie, l'inadempimento dell'avvocato non può essere ritenuto significativo ai fini della risoluzione del contratto.