(massima n. 1)
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte ab origine nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, ex art. 1453, secondo comma, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ratione temporis applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.