Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5559 del 3 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione del contratto preliminare di locazione per inadempimento del promittente locatore, il risarcimento del danno da lucro cessante al promissario conduttore non può comprendere i guadagni che lo stesso avrebbe percepito successivamente alla domanda di risoluzione del contratto. La rinuncia alla prestazione promessa implica l'esclusione del diritto a risarcimento correlato ai frutti che il promissario avrebbe tratto dalla cosa promessa dopo tale rinuncia (art. 1453, comma 3, c.c.).

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