(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto preliminare di locazione per inadempimento del promittente locatore, il risarcimento del danno da lucro cessante al promissario conduttore non può comprendere i guadagni che lo stesso avrebbe percepito successivamente alla domanda di risoluzione del contratto. La rinuncia alla prestazione promessa implica l'esclusione del diritto a risarcimento correlato ai frutti che il promissario avrebbe tratto dalla cosa promessa dopo tale rinuncia (art. 1453, comma 3, c.c.).