Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 236 del 7 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito di un contratto preliminare di vendita, qualora i promittenti venditori chiedano la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente e la condanna di quest'ultimo al pagamento della penale convenzionata, č legittima la condanna alla penale, anche se l'atto non faccia esplicito riferimento all'esercizio del diritto di recesso, bensė alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.

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