(massima n. 1)
La mancanza dei requisiti di abitabilitą essenziali per l'uso abitativo di un immobile, come richiesto dalla normativa tecnica e urbanistica e garantito dal venditore, giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento, essendo l'inadempimento grave e insanabile, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 1453 c.c.