(massima n. 1)
Quando l'esistenza d'un contratto viene in rilievo quale presupposto per l'esercizio di diritti nei confronti di terzi e quel contratto č dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione, dovendosi ritenere cessata, a partire da tale momento, l'obbligazione del terzo, il cui presupposto giuridico era l'esistenza del contratto risolto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un caso in cui l'esistenza d'una locazione commerciale costituiva presupposto per il versamento da parte della p.a. di un indennizzo al conduttore per la forzosa interruzione dell'attivitą di ristorazione, ha negato la spettanza dell'indennizzo, posto che la qualitą soggettiva di conduttore dell'immobile oggetto di occupazione temporanea era venuta meno sin dal momento in cui si era realizzato l'inadempimento e non dal momento della convalida dello sfratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2020)