(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non č sufficiente un inadempimento connotato da gravitā, ma occorre altresė che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilitā, dovrā superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non č stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.