(massima n. 1)
La proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo non è esclusa dall'avere il solvens effettuato il pagamento non già nell'erronea consapevolezza dell esistenza dell'obbligazione, ma, al contrario, nella convinzione di non essere debitore, e quindi senza l'animus solvendi nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in un'espressa riserva formulata in sede di pagamento effettuato al solo scopo di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni, giacché l'errore scusabile del solvens è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità esclusivamente con riguardo all'indebito soggettivo ex persona debitoria, solo in quest'ultima ipotesi ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore, mentre nel primo caso (cui va assimilato l'indebito soggettivo ex persona creditoris) non vi è alcun affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens, né da altri, la prestazione ricevuta.