(massima n. 1)
Il pagamento di un debito oggettivamente esistente, ma a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis), dā luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto Ģindebito oggettivoģ, con la conseguenza per cui si rendono, anche in un tal caso applicabili le regole di cui all'art. 2033 c.c.