(massima n. 1)
L'azione di indebito oggettivo č esperibile non solo in caso di totale nullitā di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullitā parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate. La ripetibilitā, tuttavia, č condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilitā concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto, in presenza di nullitā parziale, esperibili sia l'azione di indebito oggettivo da parte dall'autore della prestazione di pagamento del corrispettivo di una prestazione di fare, sia l'azione di arricchimento nei confronti del destinatario di quest'ultima prestazione).