(massima n. 1)
In tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui il tribunale abbia pronunziato sentenza di condanna anche agli effetti civili in ordine a reato di competenza del giudice di pace e il reato si sia successivamente prescritto, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare la nullitą della sentenza per incompetenza, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.