(massima n. 1)
In caso di mancanza di una causa adquirendi, sia in caso di nullitā, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, fazione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso č quella di ripetizione di indebito oggettivo. (Nella specie la S.C., esclusa la configurabilitā di un contratto di mutuo, e ravvisando ricorrere un contratto di societā o associativo, in difetto della proposizione di un actio indebiti ha escluso l'esistenza dell'interesse a ricorrere in riferimento al motivo di censura avente ad oggetto esclusivamente la nullitā del contratto per difetto di forma).