(massima n. 1)
La negotiorum gestio prohibente domino, di cui al secondo comma dell'art. 2031 c.c. č configurata normalmente come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale obbligo, nonostante l'opposizione dello stesso obbligato. Ne consegue che in tale figura di gestione la utilitas č insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo, e non č richiesta la absentia dell'obbligato quale causa dell'inadempimento. Sono quindi requisiti necessari di detta figura esclusivamente l'inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui.