(massima n. 1)
Il credito dell'utile gestore ex art. 2031 c.c. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare di un debito pecuniario né costituisce di per sé un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente agli interessi, mentre, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito.