(massima n. 1)
Non sussiste l'interesse della parte civile a impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza di estinzione del reato per condotte riparatorie, in quanto la stessa, limitandosi ad accertare la congruitą del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autoritą di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.