(massima n. 1)
E' abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare, dichiari la nullitā parziale del decreto di citazione diretta a giudizio in ordine al solo illecito amministrativo dell'ente, dipendente da reato, per il quale č previsto l'esercizio dell'azione penale ex art. 550 c.p.p., attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendo, da un lato, essere emesso un nuovo decreto di citazione diretta e, dall'altro, non potendo il P.M. procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, la cui non rispondenza alla disciplina processuale - anche relativamente alla necessitā di trattazione congiunta del reato e dell'illecito amministrativo ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2001 - sarebbe oggetto di rilevazione da parte del G.u.p. ex art. 33-sexies c.p.p.