(massima n. 1)
L'omessa trascrizione, sull'originale della sentenza, del dispositivo letto in udienza non integra la nullitą di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che va riferita all'ipotesi in cui il dispositivo difetti totalmente, trattandosi di mera omissione grafica da parte dell'estensore del provvedimento, sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.