Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44170 del 4 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella operazione ricostruttiva dell'imposta evasa, il giudice penale non può dare per scontati fatti che non sono dimostrati. Oggetto di prova (art. 187 cod. proc. pen.) non sono solo i fatti dedotti dal pubblico ministero ma anche quelli dedotti o allegati dalle altre parti e di cui il giudice deve dare conto nella motivazione della sentenza (art. 546, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Il fatto impositivo che incide sull'entità dell'imposta evasa sottraendola all'ordinarietà (e dunque diminuendone l'entità) deve essere dimostrato direttamente dall'interessato, non potendo essere meramente e genericamente postulato. Nello specifico, il fatto che la cessione degli immobili è soggetta all'IVA agevolata del 4% quando l'immobile stesso è destinato a prima casa dall'acquirente è affermazione vera, ma generica e inidonea persino a rendere ragionevole il dubbio sull'entità dell'imposta evasa. Il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale seppure plausibile.

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