(massima n. 1)
L'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna integra un errore di diritto e non un errore materiale, e, in quanto tale, non č rettificabile nč con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p., nč attraverso la motivazione della sentenza medesima, poichč trattasi di lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546 c.p.p., comma 3, tanto vero che ciō comporta la nullitā della sentenza. (Per la S.C., nel caso in esame, l'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza, comunicato al difensore in esito alla trattazione camerale dell'appello della pena inflitta all'imputato per il reato ascrittogli al capo A) della rubrica, ha determinato la nullitā della decisione impugnata limitatamente al detto capo, con necessitā di annullamento della stessa per emendare l'error iuris rilevato).