(massima n. 1)
La sentenza d'appello che riporti una motivazione relativa ad altro imputato è nulla per mancanza assoluta di motivazione, pur se non inesistente, e dunque non emendabile con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata, invece, a rettificare errori od omissioni formali non determinativi di nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, va annullata senza rinvio per la rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado.