(massima n. 1)
La mancata indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullitą della pronuncia, in quanto l'art. 546 cod. proc. pen. sanziona a pena di nullitą solo la mancanza della motivazione, del dispositivo o della sottoscrizione del giudice. Pertanto, risulta irrilevante ai fini della validitą della sentenza la mancata menzione delle conclusioni, qualora risulti certa l'avvenuta assistenza dell'imputato da parte del difensore.