(massima n. 1)
E' inammissibile per tardivitą il ricorso contro la sentenza di secondo grado emessa il 10 dicembre 2021, senza la previsione di termini ex art. 544 c.p.p., comma 3, le cui motivazioni sono state depositate il 20 dicembre 2021, quindi nel rispetto dei quindici giorni di cui al citato art. 544 c.p.p., comma 2. Si mostra difatti tardivo il ricorso proposto il 25 gennaio 2022 in ragione dell'intervenuta scadenza del relativo termine di trenta giorni (previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) il lunedģ 24 gennaio 2022.