Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15471 del 10 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.

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