(massima n. 1)
Nel trasferimento di titoli azionari, l'adempimento delle formalitā prescritte dall'art. 2022, primo comma, c.c. (c.d. transfert) non costituisce condizione di perfezionamento dell'acquisto o di produzione dell'effetto reale traslativo della proprietā del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest'ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalitā (salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalitā previste dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745), č pur sempre titolare del diritto di proprietā sul titolo, per il cui trasferimento non č quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione .surrogatoria o comp)ementare rispetto all'esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.