(massima n. 1)
L'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipato al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame. (Nella specie, la violazione del contraddittorio era stata dedotta, in sede di riesame, dai terzi comproprietari del bene sottoposto a sequestro conservativo limitatamente alla quota di proprietą dell'imputato). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 01/04/2014)