(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, č inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. al fine di far valere l'invaliditā dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 c.p.p., trattandosi di un rimedio previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva, per cui ogni questione relativa alla validitā degli atti successivi alla adozione del provvedimento cautelare deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertā, ai sensi dell'art. 310 c.p.p. (Nella specie, a causa del malfunzionamento del collegamento da remoto attivato per l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'interrogatorio di garanzia si era svolto con la presenza del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. e non del difensore di fiducia, pur dichiaratosi disponibile). (Qualifica appello il ricorso, GIP TRIB. MINORENNI ROMA, 04/05/2020)