(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilitą di comparire all'udienza camerale, ha il diritto di parteciparvi personalmente anche nel caso in cui la relativa istanza sia stata formulata in una richiesta di riesame integrativa, purché presentata entro i termini di cui all'art. 309 c.p.p. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Bari, 27/03/2024)