(massima n. 1)
Le eccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p., consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia non richiedono un quid pluris rispetto alla situazione precedente, né la necessitą di elementi nuovi o sopravvenuti, pur se non coincidono con una normale situazione di pericolositą, ma si identificano, piuttosto, in un'esposizione al pericolo per la collettivitą di consistenza tale da non risultare superabile se non con l'emissione di una misura coercitiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'eccezionalitą delle esigenze cautelari deve essere desunta non dall'accentuazione della prognosi di pericolositą, ma dal particolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravitą dei fatti commessi o della capacitą criminale del soggetto sottoposto a misura). (Rigetta, Trib. Libertą Napoli, 30/06/2022)