(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, non si verifica la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., qualora la copia di uno degli atti, compreso nell'indice di quelli che la cancelleria del tribunale del riesame attesta come ricevuti a seguito di “caricamento” nel sistema cd. TIAP da parte del pubblico ministero, risulti non reperito o non leggibile, in quanto tale inefficacia deriva dalla sola “mancata” trasmissione e non anche dalla trasmissione “difettosa”. (In motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale, con provvedimento interlocutorio, può rinviare la decisione al fine di acquisire l'atto non reperito o non visibile, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro il quale decidere, a far data dal primo invio di atti).