(massima n. 1)
In tema di impugnazioni cautelari, i termini previsti per il giudizio di appello per la trasmissione degli atti, per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono ordinatori, atteso il mancato rinvio all'art. 309, comma 10, c.p.p., per cui il loro superamento non determina l'inefficacia della misura cautelare. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Salerno, 11/01/2021)