Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12151 del 12 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autoritą procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Caltanissetta, 27/12/2024)

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