(massima n. 1)
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autoritą procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Caltanissetta, 27/12/2024)