(massima n. 1)
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, "per relationem" o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura. (Rigetta, Trib. Libertà Palermo, 08/01/2025)