(massima n. 1)
Non č affetta da nullitā ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in carenza del previo espletamento dell'interrogatorio anticipato di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che non contenga l'indicazione del termine di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere, nel caso in cui concorra un'ulteriore esigenza cautelare, confermata in sede di riesame, che rende ultronea l'indicazione di tale termine. (Rigetta, Trib. Libertā Brescia, 28/11/2024)