(massima n. 1)
Ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione (nella specie, decreto di confisca) non si estende, mancando un'espressa disposizione in tal senso, la sanzione della nullitą prevista, con riferimento alle misure cautelari personali, dall'art. 292, comma 1, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., per il caso di violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di autonoma valutazione dei presupposti di legge rispetto alla richiesta del pubblico ministero. (Rigetta, Corte Appello Roma, 28/05/2020)