(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non č necessaria quando concorrono anche esigenze diverse. (Rigetta, Trib. Libertā Palermo, 07/09/2020)