(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate», può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Catanzaro, 10/10/2019)