(massima n. 1)
L'illeggibilitā della sottoscrizione, da parte del giudice, dell'ordinanza cautelare non č causa di nullitā dell'atto, rilevando a tali fini, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l'impossibilitā di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Palermo, 28/02/2019)