(massima n. 1)
Il principio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previsto dall'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, non si applica nel giudizio di rinvio dinanzi al tribunale del riesame, in cui il giudice č tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale dalla stessa formulate, se di determinante rilevanza ai fini della decisione. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Reggio Calabria, 21/09/2018)