Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6966 del 8 novembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

Non integra alcuna delle ipotesi di nullità, tassativamente previste, né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione effettuata dal giudice pochi minuti dopo le conclusioni della difesa. (Fattispecie in cui la Corte, affermato tale principio, ha comunque stigmatizzato, in quanto inopportuno e censurabile, il fatto che il giudice avesse letto, dopo solo due minuti dalle conclusioni della difesa, il dispositivo e la motivazione contestuale della sentenza, costituita da sei pagine).

(massima n. 2)

In tema di procedimento penale, la lettura della motivazione di una sentenza, avvenuta pochi minuti dopo la conclusione delle parti, in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata, della parte motiva del provvedimento prima ancora di assumere la decisione finale, non configura alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dagli artt. 177 ss. c.p.p., né rientra in quelle di cui all'art. 546, comma 3 c.p.p., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza.

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