(massima n. 2)
In tema di procedimento penale, la lettura della motivazione di una sentenza, avvenuta pochi minuti dopo la conclusione delle parti, in modo tale da far ritenere che il giudice avesse già una bozza, anche articolata, della parte motiva del provvedimento prima ancora di assumere la decisione finale, non configura alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dagli artt. 177 ss. c.p.p., né rientra in quelle di cui all'art. 546, comma 3 c.p.p., né viola il principio di immutabilità del giudice o quello di immediatezza.