Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43141 del 7 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, l'"assoluta impossibilitą" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicabilitą o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di etą inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui era stato confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere sul rilievo che si era considerata esclusivamente l'esistenza della madre, senza considerare la situazione dei due figli minori, uno dei quali portatore di patologie tali da esporre a rischio da "deficit" di cura anche l'altro). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertą Palermo, 12/06/2024)

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