(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessitą di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica pił congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilitą rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operativitą del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo, siffatte esigenze, essere salvaguardata ai sensi dell'art. 11, l. 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Reggio Calabria, 26/09/2023)