(massima n. 1)
In tema di trasporto marittimo, il legittimo possessore della polizza di carico, secondo la legge di circolazione dei titoli di credito, oltre ad avere diritto alla riconsegna della merce, é abilitato a pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci consegnategli, rispetto a quelle indicate nella polizza, a nulla rilevando che si sia dichiarato mandatario del ricevitore, in quanto tale riferimento non comporta alcuna rinunzia all'autonoma posizione soggettiva derivante dal legittimo possesso della polizza di carico.