(massima n. 1)
Al destinatario di cose oggetto di un contratto di trasporto marittimo, legittimato alla riconsegna in virtł del possesso della polizza di carico, non sono opponibili eccezioni e circostanze rela¬tive alla caricazione, non risultanti specificamente dal titolo (nella specie, la polizza di carico era stata emessa con la clausola clean board).