(massima n. 1)
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte č legittimata a chiedere l'assunzione nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove giā assunte, sono altresė sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali č necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.