Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5569 del 1 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità dell'obbligazione principale comporta la nullità dell'obbligazione accessoria ai sensi dell'art. 1939 c.c., cosicché se verrà accertata la nullità del contratto di locazione per apocrificità della firma della parte contraente in calce allo stesso, invalida sarà anche la fideiussione.

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