(massima n. 2)
L'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, sempreché non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli detto tenore di vita. Tuttavia, poiché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, consente il raggiungimento di tale risultato, il secondo comma dell'art. 156 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno «in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato», con ciò riferendosi unicamente alle circostanze di ordine economico che possano influire sulla misura dell'assegno, quali l'assegnazione al coniuge beneficiato della casa coniugale e le maggiori spese alle quali possa andare incontro per tale ragione il coniuge onerato, nonché ogni altro fatto economico, diverso dal reddito dell'onerato, suscettibile d'incidenza sulle condizioni economiche delle parti, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti.