Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5985 del 6 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione sulla vita, la clausola con la quale sono stati indicati quali beneficiari gli "eredi legittimi" dello stipulante non può valere a individuare i congiunti del portatore di rischio già deceduti prima della stipula del contratto, poiché la clausola di designazione, quale atto inter vivos, presuppone l'esistenza in vita sia del disponente che del beneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso, l'indennizzo vada ripartito "per stirpi" facenti capo ai soggetti premorti.

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