Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35657 del 17 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incidente probatorio, la violazione delle prescrizioni relative alle modalità di assunzione della prova indicate dall'art. 398 cod. proc. pen. non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi delineate dall'art. 178 cod. proc. pen., né ad inutilizzabilità, non trattandosi prova assunta in violazione dei divieti posti dalla legge, sicché le relative doglianze devono tradursi in censure sulla motivazione di attendibilità del teste e le eccezioni sulle modalità di conduzione dell'esame devono proporsi immediatamente al giudice che raccoglie la prova. (Fattispecie in tema di violenza sessuale, relativa ad audizione protetta di persona offesa maggiorenne disposta in difetto della previa valutazione di vulnerabilità).

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