(massima n. 1)
La violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito non determina l'inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la difesa aveva omesso di proporre tempestivamente censure in merito alle modalità di scelta degli esperti nominati in affiancamento per l'integrazione della perizia nel giudizio di rinvio). (Dichiara inammissibile, Corte Assise Appello Roma, 07/02/2020)